- 15 Ottobre 2020
- Postato da: admin
- Categoria: News

In data 13 ottobre è stato sottoscritto il DPCM in oggetto che dispone le misure di contenimento al contagio su tutto il territorio nazionale.
Di seguito un sunto e uno stralcio dei provvedimenti che più interessano le nostre categorie:
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
È consentito lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute, nel rispetto dei protocolli sportivi idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
È consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6;
Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
È consentito l’accesso ai luoghi di culto evitando assembramenti e, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, garantendo il rispetto della distanza di almeno un metro;
Sono consentite le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
È obbligatorio nelle attività commerciali al dettaglio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, dilazionare gli ingressi e sostare all’interno dei locali il tempo necessario all’acquisto dei beni;
le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo;
le predette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Le presenti misure sono valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020