- 30 Giugno 2020
- Postato da: admin
- Categoria: News

Limite utilizzo del denaro contante – 1° luglio 2020
Come noto, il “Collegato alla legge di bilancio 2020” ha previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante.
In particolare, è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a:
– 3.000 euro fino al 30 giugno 2020;
– 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
– 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il trasferimento superiore ai predetti limiti, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici – 1° luglio 2020
Si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2020, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito di imposta spetta esclusivamente alle imprese e ai professionisti che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 49/2020 e 59/2020 e ns. circolare n 26/2019).