In ogni azienda con almeno un lavoratore (incluso il socio-lavoratore), il D.Lgs. 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Le recenti indicazioni normative del 2025 hanno confermato che anche le realtà con meno di 10 dipendenti devono essere pienamente in regola: è necessario disporre di un rappresentante interno o, in alternativa, attivare quello territoriale.
Chi è e cosa fa l’RLS?
L’RLS è la figura di riferimento per i dipendenti in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. I suoi compiti principali sono:
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Consultazione preventiva: viene interpellato sulla valutazione dei rischi (DVR) e sulla scelta dell’RSPP.
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Accesso e Monitoraggio: ha il diritto di visionare i luoghi di lavoro per segnalare eventuali criticità.
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Partecipazione: prende parte alla riunione periodica sulla sicurezza.
Opzione A: Il Rappresentante Interno (RLS)
I dipendenti eleggono un proprio rappresentante tra i colleghi.
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Gestione interna: il confronto sulla sicurezza avviene tra persone che conoscono direttamente i processi aziendali.
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Formazione: il datore di lavoro provvede alla formazione specifica (corso di 32 ore e aggiornamenti annuali).
Opzione B: Il Rappresentante Territoriale (RLST)
Qualora i dipendenti non intendano candidarsi, l’azienda si avvale di un professionista esterno assegnato dagli organismi di categoria (come Ebiter, EBNA, ecc.).
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Profilo tecnico: l’RLST è un esperto specializzato che apporta una visione tecnica esterna.
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Attività operativa: il rappresentante territoriale effettua periodicamente dei sopralluoghi fisici in azienda, verifica la documentazione e firma le consultazioni obbligatorie.
Come procedere per l’elezione interna
Per eleggere un RLS tra i dipendenti, l’iter standard prevede:
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Indizione dell’assemblea: Il datore di lavoro mette a disposizione i locali e il tempo necessario affinché i lavoratori possano riunirsi.
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Votazione: I lavoratori scelgono a maggioranza il proprio rappresentante. La scelta deve cadere su un lavoratore non facente parte della direzione aziendale.
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Redazione del verbale: Si compila un verbale di elezione con il nominativo dell’eletto, la data e le firme dei partecipanti.
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Comunicazione e Formazione: Il nominativo viene comunicato all’INAIL e il lavoratore viene iscritto al corso di formazione obbligatorio di 32 ore.
Cosa fare se nessuno vuole candidarsi? (La procedura RLST)
Se, nonostante l’assemblea, nessun lavoratore presenta la propria candidatura, è necessario seguire questo iter per regolarizzare la posizione aziendale:
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Il Verbale di “Mancata Elezione”: si redige un documento che attesti l’assenza di disponibilità nonostante l’informativa fornita dal datore di lavoro. Il documento deve essere firmato da tutti i lavoratori presenti.
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La Dichiarazione INAIL: la comunicazione va inviata telematicamente tramite il portale INAIL. In assenza di un RLS interno, va spuntata la voce che segnala la necessità del rappresentante territoriale.
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La richiesta all’Ente Paritetico: si contatta l’Ente Bilaterale di settore (es. Ebiter) inviando i dati aziendali e il verbale di mancata elezione per richiedere l’assegnazione dell’RLST di zona.
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Il versamento della quota (F24): l’attività dell’RLST è finanziata tramite un contributo annuale calcolato sulla forza lavoro e versato tramite modello F24.
FAQ Rapide
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È obbligatorio anche con 2 dipendenti? Sì, l’obbligo scatta con la presenza del primo lavoratore.
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Siamo due soci, uno può fare l’RLS? No. Nelle micro-realtà composte da soli soci, la normativa prevede il ricorso all’RLST esterno.
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Cosa si rischia senza queste figure? La mancata consultazione del rappresentante rende incompleto il DVR, esponendo l’azienda a sanzioni e responsabilità aggravate in caso di infortunio.