Che cos’è la messa a terra?
L’impianto di terra è la parte dell’impianto elettrico che si occupa di evitare che una persona possa rimanere folgorata a causa di un guasto dell’impianto.
Ne costituisce parte integrante e fondamentale il differenziale o salvavita.
La messa a terra e la relativa manutenzione sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell’impianto elettrico.

Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere:

alla denuncia iniziale: entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra (o di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche) il datore di lavoro invia all’Arpav ed all’Ianil competenti uno specifico modulo, con il quale attesta la messa in servizio degli impianti. Al modulo deve essere allegata anche la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.
alle verifiche periodiche: da svolgersi ogni cinque anni, ad esclusione di impianti installati in ambienti a maggior rischio in caso d’Incendio, per i quali la verifica deve essere eseguita ogni due anni.

Chi sono i soggetti obbligati?
Hanno l’obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno e , più in generale, gli ambienti di lavoro per i quali si configuri un’attività lavorativa cui sia applicabile il Testo Unico Sicurezza del lavoro (presenza di lavoratori subordinati e/o autonomi e/o soggetti equiparati).

Il lavoratore è la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche al solo fine di apprendere un mestiere, svolge un’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione pubblica o privata.
Vengono equiparati ai lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili etc.
Rientrano inoltre nell’obbligo di verifica degli impianti di terra anche i condomini il cui responsabile è l’amministratore.

Chi può eseguire le verifiche periodiche?
Il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all’ARPAV (Ente pubblico con funzione di vigilanza) oppure ad Organismi di ispezione (privati) autorizzati dal Ministero delle attività produttive.
A seguito della verifica, viene rilasciato il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito a richiesta dagli Organi di vigilanza.

Periodicità delle verifiche:
Biennale nei casi di Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, riportate nell’allegato 1 del D.P.R. 151/11, come nei seguenti casi:

  • presenza di centrale termica con potenza > 116 Kw;
  • autorimesse in ambienti coperti > 300 mq;
  • Edifici civili aventi altezza antincendi maggiore di 24 metri.

Quinquennale per tutti gli altri casi non rientranti nei precedenti esposti.

A chi rivolgersi:
Potete rivolgervi a qualunque ente certificato, potete visionarli a questo link:

Organismi abilitati alle verifiche (Impianti elettrici) – Decreti 2023 (mimit.gov.it)

Tariffe:

Le tariffe sono prestabilite e potete visionarle al segue link a pagina 36.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/18/165/so/125/sg/pdf

Le tariffe variano in base alla potenza dei kw del contatore, dato che potete trovare nella vostra bolletta, solitamente in prima pagina.

  • da 3 a 10 kw 150 euro
  • da 11 a 15 kw 200 euro
  • da 16 a 25 kw 250 euro
  • da 26 a 50 kw 300 euro
  • da 51 a 100 kw 500 euro
  • da 101 a 150 kw 600 euro
  • da 151 a 200 kw 700 euro
  • da 201 a 250 kw 850 euro
  • da 251 a 400 kw 1200 euro
  • da 401 a 650 kw 1350 euro
  • da 651 a 800 kw 1500 euro
  • da 801 a 1000 kw 1700 euro
  • oltre i 1000 kw 2000 euro

Sanzioni

Nel caso in cui non fosse stata eseguita la verifica periodica della messa a terra, si viola l’Art. 64, comma 1, lett. E di seguito riportato:

il datore di lavoro provvede affinché: … e) gli impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli, vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228.50 a 5.896.84.

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